Art. 14.
(Adozioni).

      1. Chiunque ha ottenuto il cambio di genere e di nome ai sensi della presente legge ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione e l'affidamento dei minori può avviare le relative procedure dalla data della sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del genere di cui all'articolo 7. L'avvenuta modificazione del genere e del nome non può costituire in alcun modo fattore discriminante ai fini della valutazione del giudice in merito all'idoneità degli adottanti.